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Contraffazione di Marchi e apposizione della dicitura "falso d'autore"
La Corte di Cassazione decide, ancora una volta e senza mutare orientamento, sulla contraffazione di marchi celebri apposti su confezioni di profumo -realizzata replicando anche la particolare grafica del marchio registrato, utilizzato dal titolare per contraddistinguere profumi ed essenze- accompagnata dalla dicitura (stampigliata sul lato della confezione) “falso d’autore”; ancora una volta la Corte di Cassazione ribadisce il principio per il quale la riproduzione del marchio, anche quando sia accompagnata da scritte aggiuntive destinate a rappresentare che il prodotto è una imitazione, viola il precetto imposto dall’art. 473 e 474 codice penale.
La riproduzione del marchio, in questi casi, è fedele; nessuna valenza scriminante va riconosciuta all’escamotage messo in atto dal contraffattore che pretenderebbe di aver voluto segnalare la natura di “copia”, mediante l’apposizione della dicitura che sulla confezione originale non compare; la condotta -nonostante la presenza di espressioni “falso d’autore” “profumi dei sogni” “maestri profumieri” ed altre analoghe- realizzata dal produttore dei profumi-copie consiste nella replica –utilizzando proprio “quel” nome e “quel” simbolo, reso nella stessa forma grafica e colori del marchio registrato e conosciuto al pubblico- del segno da tutti conosciuto e apprezzato apposto sullo stesso prodotto industriale che “quel” simbolo registrato è destinato a contraddistinguere.
In tale ottica, la presenza della dicitura “falso d’autore” “profumi dei sogni” “maestri profumieri” ed altre analoghe, non svuotano di contenuto penale la condotta che rimane punibile ai sensi degli articoli 473 – 474 e seguenti del codice penale.
Commento di Elvira Svariati, avvocato penalista.