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Accessione della Croazia nella UE - conseguenze per i titolari di Marchi
Dal 1° luglio scorso la Croazia è divenuta il 28° Stato Membro dell'Unione Europea.
Nuovi depositi di marchio comunitario (CTM)
Chi desidera oggi depositare domanda di marchio comunitario, consideri che essa sarà esaminata tenendo conto anche della Croazia relativamente ai c.d. motivi assoluti di rifiuto (ad es. descrittività in lingua croata) ed ai c.d. motivi relativi di rifiuto (esistenza di marchi o diritti nazionali croati anteriori confliggenti).
Tuttavia, una volta concesso, il marchio comunitario godrà di protezione nel territorio di tutti e 28 (non più 27) Stati Membri, rimanendo invariato il costo della procedura.
Titolari di CTM già registrati al 1° luglio 2013
Anche i titolari di Marchi Comunitari già registrati al 1° luglio 2013 godranno di una immediata estensione della protezione esistente anche al territorio croato, senza nessuna formalità né costi addizionali.
In questo caso la validità del marchio comunitario non potrà essere contestata né per motivi assoluti né per motivi relativi riguardanti la Croazia, né un marchio anteriore croato potrà essere utilizzato per un'azione di nullità del marchio comunitario.
D'altronde l'effettivo uso in Croazia del marchio sarà contestabile da titolari di marchi nazionali croati anteriori acquisiti in buona fede.
Pertanto se prevedete di iniziare ad utilizzare il vostro marchio comunitario sul mercato croato, e non disponete di valide registrazioni nazionali, è consigliabile svolgere delle ricerche di anteriorità locali per verificare che non esistano marchi nazionali confliggenti che possano presentare ostacolo all'utilizzo del CTM in Croazia.
Titolari di domande per Marchio Comunitario non ancora concesse e depositate tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2013
L'esame della domanda proseguirà senza considerare i possibili motivi assoluti di rifiuto riguardanti la Croazia.
Tuttavia i titolari di un marchio nazionale croato anteriore potranno fare opposizione alla domanda di marchio comunitario e/o una volta che quest'ultimo sia stato concesso potranno contestarne l'uso in Croazia, secondo quanto detto sopra relativamente ai CTM già registrati.
Titolari di domande per Marchio Comunitario non ancora concesse e depositate prima del 1° gennaio 2013
L'esame della domanda proseguirà senza considerare i possibili motivi assoluti di rifiuto riguardanti la Croazia, né sarà possibile per i titolari di marchi nazionali anteriori proporre opposizione alla domanda di CTM.
Questi ultimi potranno d'altronde, una volta concesso, contestare l'uso del marchio comunitario in Croazia, secondo quanto detto sopra relativamente ai CTM già registrati.
Titolari di un marchio nazionale croato depositato prima del 1° luglio 2013
Sulla base di un marchio nazionale croato simile anteriore, potrete presentare opposizione avverso la concessione di un marchio comunitario che sia stato depositato dopo il 1° gennaio 2013.
Potrete inoltre contestare l'utilizzo nel territorio croato di un marchio comunitario registrato che sia simile al Vostro.
Al proposito suggeriamo ai titolari di marchi nazionali croati di svolgere una ricerca sul registro comunitario al fine di evidenziare eventuali situazioni di conflitto alle quali reagire prontamente.
Titolari di un marchio comunitario e di un marchio nazionale croato uguali e che coprono i medesimi prodotti/servizi
Dal 1° luglio potrete scegliere di rivendicare la preesistenza, ovvero indicare all'OHIM l'esistenza della identica registrazione nazionale ed evitare pertanto di rinnovarla una volta che arrivi a scadenza: la privativa nazionale sarà "incorporata" - facendone salva la data - in quella comunitaria.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
Giovanni Orsoni
De Sìmone & Partners S.p.A.