- News
- Notizie
La liquidazione dei danni alla parte civile da parte del giudice penale
Con la sentenza di condanna, il giudice -ai sensi dell’art. 538 c.p.p.- deve decidere anche sulla domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte civile con l’atto di costituzione (esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale) e precisata nelle conclusioni scritte depositate ai sensi dell’art. 523 c.p.p..
In caso di condanna dell’imputato, quindi, alla liquidazione dei danni derivati dal reato –quando vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato- provvede il giudice penale, “salvo che sia prevista la competenza di altro giudice” (art. 523 c.p.p.), a meno che “le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, in questo caso pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti la giudice civile” (art. 539 c.p.p.).
Nel caso dei processi per contraffazione di marchi, quindi, ove al giudice vengano –dalla parte civile costituita- offerti elementi di prova idonei a valutare il quantum del danno subito, il giudice penale può procedere alla liquidazione del danno. Parimenti egli può procedere alla liquidazione del danno in via equitativa, ove la parte civile lo chieda.
In un processo a carico di cittadino straniero, perquisito dalla Guardia di Finanza in ingresso nel territorio dello Stato italiano dopo che aveva negato di avere beni da dichiarare, al quale erano stati sequestrati un numero rilevante di orologi e parti di orologi recanti marchi contraffatti dei più noti produttori mondiali di orologeria di alta precisione e di prestigio mondiale (tra cui Bulgari), grazie al contributo della parte civile, che nel corso del dibattimento ha curato che venissero acquisiti elementi utili alla quantificazione del danno, il giudice penale di Verona ebbe a liquidare la considerevole cifra di euro 80.400,00 a titolo di risarcimento danni (ossia euro 200,00 per ciascuno dei 402 pezzi illecitamente riproducenti il marchio citato).
La sentenza veniva appellata dall’imputato, ma la Corte di Appello di Venezia, pur dichiarando non doversi procedere per i reati contestati all’imputato, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado e dunque la condanna al cospicuo risarcimento danni.
Commento di Elvira Svariati, avvocato penalista.