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DIRITTO AL TEMPO DEL COVID-19
In questo periodo di emergenza sanitaria il Governo italiano ha emesso una serie di provvedimenti che vanno ad incidere non solo sui processi ma anche, più in generale, su situazioni giuridiche che direttamente o indirettamente risentono dei provvedimenti emessi dal Governo.
Qui di seguito un rapido sguardo alle problematiche di maggior rilievo con un occhio di riguardo alla Proprietà Intellettuale ambito nel quale noi, De Simone & Partners, operiamo.
COVID E PROCESSO CIVILE
Il Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) all’art. 36 ha previsto l’estensione della sospensione all’11 maggio – prima prevista dal 9 marzo al 15 aprile (sospensione disposta all’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18: c.d. Decreto Cura Italia) – di tutti i termini giudiziali e di rinvio di tutte le udienze comprese in tale periodo.
Pertanto, tutte le udienze civili e penali programmate tra il 9 marzo e l’11 maggio sono state rinviate d’ufficio e saranno riprogrammate ad una data successiva.
Inoltre, tutte le scadenze procedurali per i procedimenti civili e penali sono sospesi fino all’11 maggio e sono automaticamente posticipate a dopo tale data.
Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano a questioni urgenti. In particolare, per quanto attiene ai procedimenti civili, le udienze continueranno ad essere tenute nei seguenti casi:
· stato e diritti personali e della famiglia (come adozione, minori, obblighi di mantenimento);
· misure cautelari per tutelare i diritti fondamentali della persona. Si ritiene, in particolare, che non rientrino in questa categoria i procedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale.
· tutti i casi in cui un ritardo potrebbe causare un grave pregiudizio alle parti, come determinato dal Tribunale con decisione specifica. In generale, si ritiene che procedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale non rientrino tra questi procedimenti, sarà comunque opportuno valutare caso per caso anche sulla base delle linee guida che ciascun Tribunale adotta per valutare il grave pregiudizio alle parti.
Nella sospensione di cui sopra sono inclusi anche i termini per proporre ricorso alla Commissione ricorsi avverso le decisioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito UIBM) che, come specificato nella circolare UIBM del 10 aprile (si veda il prossimo paragrafo), rientra tra le attività giurisdizionali (e conseguentemente sono disciplinate dalle norme relative ai procedimenti civili).
COVID E PROCEDIMENTI AVANTI ALL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Il Decreto Liquidità all’Art. 37 ha prorogato al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ivi inclusi quelli relativi alla vita dei diritti di proprietà intellettuale (sospensione già disposta dall’Art. 103 del Decreto Cura Italia per il periodo che andava dal 23 febbraio al 15 aprile).
In particolare, in data 10 aprile, l’UIBM ha pubblicato una comunicazione con la quale ha confermato che per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi.
In particolare, per i procedimenti di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale sono considerati ricompresi anche i termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi previsti dall’Art. 176 del Codice della proprietà industriale, per i quali la sospensione può essere prevista solo da disposizioni di natura legislativa.
Rimane confermato il disposto dell’Art. 103, comma 2 del Decreto Cura Italia (in questo caso non è stato esteso il periodo di sospensione) secondo cui i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Pertanto, i titoli di proprietà industriale in scadenza successivamente al 15 aprile 2020 andranno rinnovati.
COVID E BANDI MARCHI/BREVETTI/DESIGN
L’UIBM ha disposto con tre diversi Decreti Direttoriali una proroga dei termini per i bandi Disegni +4 e POC 2020, nonché il differimento dei termini per il Bando Marchi +3 come meglio specificato qui di seguito
- Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di proof of concept (poc): il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato alle ore 24.00 del 20 maggio 2020
- Bando Disegni+4: la data per la presentazione delle domande di agevolazione è fissata alle ore 9.00 del 27 maggio 2020
- Bando Marchi +3: la decorrenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 9.00 del 10 giugno 2020.
COVID E CONTRATTI
A livello contrattuale il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, prima, e il Decreto Cura Italia, poi, hanno previsto per specifiche categorie di contratti delle soluzioni per risolvere le controversie che dovessero sorgere a causa dell’emergenza, in particolare:
1. ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Art. 65 Decreto Cura Italia)
2. Ai sensi dell’Art. 1463 c.c., ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti soggiorno e ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura (Art. 88 Decreto Cura Italia).
3. Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche sono sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali (Art. 95 Decreto Cura Italia).
Per i restanti contratti per cui non è prevista una soluzione in caso di controversie, in dottrina si discute se la pandemia in essere possa giustificare il ricorso ai seguenti strumenti predisposti dal Codice Civile:
· la pandemia viene ricondotta nella categoria delle cause non imputabili al debitore – nella specie forza maggiore – dispensando il debitore dall'adempiere ai propri obblighi (Art. 1256, comma 1, c.c.) o, in caso di impossibilità temporanea, giustifica il debitore per ritardato adempimento (Articolo 1256, comma 2, c.c.);
· risoluzione dell'accordo per sopravvenuta impossibilità totale della prestazione (Art. 1463 c.c.);
· diritto di ottenere una riduzione della prestazione o di recedere dall'accordo se non vi sia più interesse alla prestazione nel caso di impossibilità parziale della prestazione (Art. 1464 c.c.);
· risoluzione dell'accordo per sopravvenuta onerosità (Articolo 1467 c.c.).
Si segnala come il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare del 25 marzo 2020 abbia autorizzato le Camere di Commercio al rilascio di “Attestazioni camerali di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19”. Infatti, in molti contratti di fornitura con controparti straniere è necessario produrre tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore e far fronte all’inadempimento delle obbligazioni.
Sicuramente, a prescindere dall’inquadramento della fattispecie come forza maggiore o meno, se vi sono difficolta nell’adempiere alla propria prestazione, il consiglio è quello di contattare la controparte al fine di trovare un accordo con la stessa. Ad esempio, in caso di licenza di marchio è ipotizzabile una riduzione del minimo garantito dovuto alla riduzione delle vendite, nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga esclusivamente off-line.
COVID E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Data la natura sensibile dei dati riguardanti gli individui infettati e le prospettive che si stanno delineando per la fase 2 della pandemia (ad esempio il c.d. contact tracing), sta facendo e farà nascere problematiche significative che sono state considerate anche da una prospettiva di protezione dei dati personali. Vi sono già innumerevoli documenti del Garante relativi al Corona Virus e il tema è in continua evoluzione, si rimanda pertanto alla pagina dedicata al Corona Virus sul sito del Garante per la protezione dei dati personali: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus.
Domenico De Simone Filippo Calda